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LEGGE PRIVACY 196/03
Gestione dati e privacy
Principi e nozioni generali
In questa pagina
Introduzione
1 - Principio di necessità (art. 3 Codice)
2 - Nozione di dato personale (art. 4 Codice)
3 - Nozione di dato identificativo (art. 4 Codice)
4 - Nozione di dato giudiziario (art. 4 Codice)
5 - Nozione di dato sensibile (artt. 4, 20, 22 e 26 Codice)
6 - Nozione di dato particolare (art. 17 Codice)
7 - Nozione di trattamento (art. 4 Codice)
8 - L’ambito di applicazione (art. 5 Codice)
9 - Modalità del trattamento e requisiti dei dati
(art. 11 Codice)
10 - Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un
eventuale rifiutodi rispondere (art. 13 Codice)
Introduzione
Il 29 luglio 2003 è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice
in materia di protezione dei dati personali” che costituisce
il Testo Unico della Privacy, inglobando e novellando allo
stesso tempo le diverse disposizioni normative in materia
(che si erano andate stratificando dopo l’emanazione
della legge 675 del 1996) e dando attuazione alla direttiva
comunitaria 58/02.
Il Codice è suddiviso in tre parti:
Parte I: Disposizioni Generali volte a definire le regole
sostanziali per la raccolta ed il trattamento dei dati personali
con riferimento generale a tutti i trattamenti, salvo quanto
previsto dalle disposizioni della Parte II;
Parte II: Disposizioni relative a Specifici Settori che
individuano le regole applicabili a particolari ambiti (sanitario,
statistico, lavoro, comunicazioni elettroniche, ecc.);
Parte III: Tutela dell’interessato e sanzioni.
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1 - Principio di necessità (art. 3 Codice)
Il Codice introduce il principio di necessità che
costituisce un ampliamento dei principi (già presenti
sotto la precedente normativa) di pertinenza e non eccedenza
dei dati rispetto alle finalità del trattamento.
In base ad esso i sistemi informativi ed i programmi informatici
dovranno essere predisposti in modo da assicurare che i
dati personali siano utilizzati solo e nella misura in cui
sia necessario per il raggiungimento delle specifiche finalità
che il titolare si prefigge. In caso contrario sarà
necessario (i) utilizzare dati in forma anonima o (ii) adottare
modalità che permettano di identificare l’interessato
solo in caso di necessità.
Il Titolare, unitamente al Responsabile dei sistemi informativi,
deve quindi preventivamente adottare procedure organizzative,
informatiche e materiali che permettano al singolo incaricato
l’accesso ai soli dati necessari alle sue specifiche
mansioni.
Suggerimento: in pratica il Responsabile del personale
dovrà, ogniqualvolta venga assunto o comunque entri
in società un nuovo soggetto, determinare gli ambiti
di trattamento a lui consentiti e comunicarli all’Amministratore
di sistema, ove nominato, che a sua volta dovrà autorizzare,
rendere possibili e monitorare costantemente gli accessi.
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2 - Nozione di dato personale (art. 4 Codice)
Per dato personale si intende qualunque informazione relativa
a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione
identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso
un numero di identificazione personale. Il Codice conferisce
importanza a qualunque informazione che possa consentire
l’individuazione – anche indiretta – del
soggetto cui l’informazione stessa si riferisce, anche
attraverso elementi di tipo diverso come fotografie, filmati,
estremi di documenti di identità, PIN, indirizzo
IP, impronte digitali, caratteristiche biometriche, caratteri
alfanumerici ecc.
In base ad esso i sistemi informativi ed i programmi informatici
dovranno essere predisposti in modo da assicurare che i
dati personali siano utilizzati solo e nella misura in cui
sia necessario per il raggiungimento delle specifiche finalità
che il titolare si prefigge. In caso contrario sarà
necessario (i) utilizzare dati in forma anonima o (ii) adottare
modalità che permettano di identificare l’interessato
solo in caso di necessità.
Il Titolare, unitamente al Responsabile dei sistemi informativi,
deve quindi preventivamente adottare procedure organizzative,
informatiche e materiali che permettano al singolo incaricato
l’accesso ai soli dati necessari alle sue specifiche
mansioni.
Osservazione: il Garante, per chiarire il concetto di “identificabilità”
dell’interessato, ha utilizzato il riferimento agli
“sforzi ragionevolmente prevedibili” che il
titolare può porre in essere per identificare –
appunto – l’interessato: ciò significa
che se di un soggetto del quale abbiamo alcuni dati personali,
non conosciamo il nome e cognome, non significa che le informazioni
in nostro possesso siano anonime; esse saranno comunque
“personali” ai sensi di legge se siamo in grado
con uno sforzo ragionevole e medio (non certo assumendo
un investigatore) di identificare il soggetto cui si riferiscono.
Altro esempio: se nell’ambito lavorativo viene proposto
ai dipendenti un questionario sulle procedure aziendali
interne e a tal fine non viene chiesto il nome e cognome
dell’intervistato ma solo l’area di appartenenza
o il nome del diretto superiore, sarà difficile considerare
il questionario “anonimo” in quanto si deve
ritenere che con uno sforzo ragionevole sia possibile risalire
all’identità del dipendente intervistato.
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3 - Nozione di dato identificativo (art. 4 Codice)
Il dato identificativo è il dato personale che consente
l’identificazione diretta del soggetto interessato,
quale il nome, il cognome, la data di nascita e il codice
fiscale.
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4 - Nozione di dato giudiziario (art. 4 Codice)
Si tratta di quei dati personali diretti a rivelare:
• le iscrizioni nel casellario giudiziario delle
condanne penali, delle pene inflitte, delle pene convertite
e quant’altro venga iscritto nel casellario giudiziario,
ad eccezione delle sentenze dichiarative di fallimento e
dei provvedimenti di interdizione, inabilitazione e revoca;
• le sanzioni amministrative dipendenti da reato;
• i carichi pendenti;
• la qualità di imputato o indagato.
Il trattamento dei dati giudiziari è consentito
soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge
o provvedimento del Garante che specifichi le rilevanti
finalità di interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
Osservazione: la nozione di dato giudiziario è cambiata
per effetto del Codice. Sotto la vigenza della precedente
normativa tale nozione si riferiva ai soli provvedimenti
di condanna passati in giudicato; oggi è sufficiente
che un soggetto sia indagato affinché la circostanza
configuri dato giudiziario. Tale modifica amplia moltissimo
lo spettro di questi dati, imponendo al Titolare di approntare
opportune procedure per la loro raccolta, conservazione,
comunicazione e distruzione.
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5 - Nozione di dato sensibile (artt. 4, 20, 22 e 26 Codice)
I dati sensibili, come i dati giudiziari sopra esaminati,
costituiscono un sottoinsieme dei dati personali e sono
quelli inerenti a:
• origini razziali o etniche;
• convinzioni religiose, adesioni ad organizzazioni
di carattere religioso;
• convinzioni filosofiche o di altro genere, adesioni
ad organizzazioni a carattere filosofico;
• opinioni politiche;
• adesione a partiti politici o a organizzazioni a
carattere politico;
• adesioni a sindacati o a organizzazioni a carattere
sindacale;
• stato di salute;
• vita sessuale.
Ai dati sensibili la legge riserva una tutela maggiormente
restrittiva: per poter trattare in modo legittimo tali dati
occorre, infatti, non solo il consenso scritto dell’interessato
(a seguito della relativa informativa) ma anche la previa
autorizzazione del Garante.
Il Garante, al fine di non sovraccaricare di adempimenti
quei settori nei quali il trattamento di dati sensibili
è obbligatorio per legge (si pensi ai dati dei lavoratori
dipendenti o a quelli trattati per fini difensivi), emana,
rinnovandole annualmente, delle Autorizzazioni Generali.
Tali provvedimenti autorizzano il trattamento dei dati sensibili
a categorie omogenee di Titolari e di trattamenti.
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6 - Nozione di dato particolare (art. 17 Codice)
Il Codice, riprendendo una categoria già introdotta
dal decreto legislativo 467/01, disciplina i dati particolari
senza tuttavia specificarne esaurientemente i caratteri
identificativi.
Tali dati sono genericamente individuati in tutte quelle
informazioni (diverse da quelle sensibili e giudiziarie)
il cui trattamento può comportare rischi specifici
per i diritti e le libertà dei soggetti cui si riferiscono
e che necessitano di particolari accorgimenti.
Il loro trattamento dovrà rispettare eventuali misure
ed accorgimenti che potranno essere prescritti dal Garante
a seguito di verifiche preliminari.
Più precisamente, i dati particolari sono definiti
dal legislatore come quei dati il cui trattamento presenti
rischi specifici. In generale, si tratta di dati che, pur
non essendo così “delicati” come quelli
sensibili e giudiziari richiedono, per il loro trattamento,
il rispetto delle misure e degli accorgimenti prescritti
dal Garante a garanzia dei soggetti interessati.
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7 - Nozione di trattamento (art. 4 Codice)
Per trattamento s’intende qualunque operazione o complesso
di operazioni, che siano effettuate su dati (anche senza
l'ausilio di strumenti elettronici ed anche senza registrazione
in una banca di dati) con riferimento a:
• raccolta,
• registrazione,
• organizzazione,
• conservazione,
• consultazione,
• elaborazione,
• modificazione,
• selezione,
• estrazione,
• raffronto,
• utilizzo,
• interconnessione,
• blocco,
• comunicazione,
• diffusione,
• cancellazione,
• distruzione.
E’ evidente che tali attività costituiscono
un insieme ampio che comprende ogni possibile operazione
su dati di clienti o di terzi che un’azienda, un ente
o un diverso tipo di organizzazione detiene, a prescindere
dal tipo di organizzazione (informatizzata o meno) predisposta
dal Titolare.
Osservazione: si evidenzia l’introduzione del concetto
di “consultazione”, non previsto dalla previgente
legge 675 del 1996. Tale concetto poteva soltanto essere
reperito tra le righe della vecchia disciplina. Il legislatore
ha voluto oggi renderlo espresso. Ha voluto cioè
stabilire che anche la semplice lettura di un dato costituisce
trattamento, al fine di evitare che l’eventuale apprendimento
di dati da parte di un soggetto esterno o comunque non autorizzato
dal Titolare possa sfuggire all’applicazione della
legge.
Di conseguenza, all’interno della sua organizzazione,
il Titolare deve preoccuparsi di proteggere i dati anche
da questo tipo di attività prevedendo lettere/accordi
di riservatezza per quei soggetti che si trovino occasionalmente
a leggere i dati (addetti alla manutenzione di hardware
o software, personale delle pulizie ecc.).
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8 - L’ambito di applicazione (art. 5 Codice)
L’ambito di applicazione delle disposizioni in materia
di Privacy subisce una modifica significativa rispetto alla
vecchia legge.
Le disposizioni del Codice regolano qualsiasi trattamento
di dati personali che venga effettuato da chiunque sia “stabilito”
nel territorio dello Stato, anche se i dati vengano poi
detenuti all’estero.
Con il termine “stabilito” il legislatore fa
riferimento alla presenza di una stabile organizzazione
economica anche se si tratta di una succursale, una filiale
o un ufficio.
Per quel che riguarda i trattamenti eseguiti al di fuori
della UE, ma che impiegano strumenti (anche non elettronici)
situati in Italia, non ci sono sostanziali modifiche. Sarà
quindi ancora necessario che il Titolare designi un rappresentante
stabilito in Italia, a meno che non si tratti di modalità
di puro transito.
Osservazione: il problema del trasferimento estero riguarda
prevalentemente quelle società che sono controllate
o collegate con società estere extracomunitarie.
I data base in comune, il trasferimento dei dati dei dipendenti
e/o dei clienti comportano notevoli conseguenze giuridiche.
Pur non potendosi in questa sede affrontare il problema
in termini esaustivi, basti qui accennare alla necessità
di fare attenzione, nel caso concreto, ad inserire le dovute
spiegazioni nelle informative ed anche a predisporre le
opportune privacy policies, nonché gli eventuali
contratti di trasmissione transfrontaliera dei dati.
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9 - Modalità del trattamento e requisiti dei dati
(art. 11 Codice)
La descrizione delle modalità di trattamento è
pressoché identica a quella stabilita dalla legge
675/96.
A carico del Titolare è previsto un obbligo generale
di correttezza nei confronti dell’interessato in occasione
di tutte le operazioni di trattamento. Secondo il Codice
ogni fase del trattamento deve essere conforme a quanto
previsto dalla disciplina sulla Privacy. I dati devono essere
trattati per motivi determinati, espliciti e legittimi e
le successive operazioni di trattamento devono essere compatibili
con le finalità dichiarate al momento della raccolta.
La violazione delle disposizioni relative alle modalità
del trattamento comporta l’impossibilità per
il Titolare di utilizzare i dati trattati.
Nell’ambito delle modalità del trattamento,
l’individuazione puntuale delle finalità (cioè
degli scopi per cui si raccolgono determinate categorie
di dati) rappresenta senza dubbio uno degli adempimenti
fondamentali richiesti dalla legge.
Il Titolare deve individuare e determinare preventivamente
le finalità e gli scopi ai quali la raccolta ed il
trattamento sono tesi; tali scopi devono essere determinati,
espliciti e legittimi, non essendo ammissibile una indicazione
vaga o generica.
Suggerimento: le modalità del trattamento devono
essere adeguatamente disciplinate e sufficientemente articolate,
in modo da costituire un vero e proprio paragrafo nel Mansionario
Privacy perché la comprensione del concetto di pertinenza
e di non eccedenza non sempre è agevole da parte
degli Incaricati e va loro illustrato con chiarezza al fine
di mettere costoro nella condizione di trattare correttamente
i dati. Agli Incaricati va anche precisato che i dati devono
essere trattati per le sole finalità dichiarate agli
interessati; inoltre è fondamentale non raccogliere
più dati di quelli effettivamente essenziali.
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10 - Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un
eventuale rifiutodi rispondere (art. 13 Codice)
Sembra utile accennare (nell’ambito dei principi generali
qui descritti) alle conseguenze di un eventuale rifiuto
di fornire i dati (che non va confuso con un mancato consenso).
Infatti, in base a quanto previsto dalla legge, il Titolare
già nell’informativa è tenuto a specificare
se il conferimento dei dati sia “obbligatorio”
o “facoltativo”: nel primo caso è opportuno
specificare in base a quali disposizioni vi sia l’obbligo.
A tale riguardo, l’aggettivo “obbligatorio”
si deve riferire ad eventuali disposizioni normative, non
ad una mera decisione del soggetto che tratta i dati: ad
esempio, un’impresa che offrisse un determinato servizio
gratuito solo a chi fosse disposto a rilasciare determinati
dati di natura personale, non potrebbe indicare che tale
conferimento di dati è obbligatorio; dovrebbe invece
più correttamente informare il soggetto interessato
che, come conseguenza dell’eventuale rifiuto di rispondere,
il servizio gratuito non può essere erogato. È
inoltre necessario precisare chiaramente quali siano le
conseguenze dell’eventuale rifiuto di rispondere.
In merito, il Garante ha avvertito diversi soggetti economici
(tra cui le banche per prime) che hanno fornito una informativa
tesa a “drammatizzare” le conseguenze di un
eventuale rifiuto di fornire i dati, prospettando ad esempio
immediate chiusure dei rapporti di conto corrente e “spacciando”
per obbligatorio il conferimento di taluni dati, che era
in realtà del tutto facoltativo, essendo gli stessi
semplicemente utili per azioni di marketing, da parte del
titolare del trattamento.
Il Garante, a tale proposito, ha chiarito che “non
è conforme alla legge la prospettazione della circostanza
che il rifiuto di fornire i dati personali possa comportare
la mancata prosecuzione del rapporto, inducendo così
l'interessato a confondere situazioni che hanno rilevanza
giuridica diversa. È fondamentale, invece, che l'interessato
venga posto nella condizione di distinguere se i dati che
deve fornire corrispondano ad un obbligo previsto dalla
legge o dal contratto in essere o invece siano solo strettamente
funzionali all'esecuzione strumentale del rapporto come
l’offerta di nuovi prodotti e servizi”.
Capitolo tratto da M. D'Argenio, M. Gobbato, Gestione dati
e privacy, Assago (MI), Edizioni FAG, 2005.
Link
Documento programmatico sulla sicurezza (Check list)
Opposizione al trattamento dei dati per motivi legittimi
Notificazione - Modello 2004
Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003 per il trattamento
di dati sensibili
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Esercizio dei diritti da parte dell'interessato - Richiesta
di rettifica o aggiornamento di dati
Esercizio dei diritti da parte dell'interessato - Richiesta
di cancellazione o blocco di dati
Esercizio dei diritti da parte dell'interessato - Informazioni
sull'esistenza di dati presso archivi
Acquisizione del consenso dell'interessato per il trattamento
di dati sensibili
Acquisizione del consenso dell'interessato al trattamento
dei dati
Accesso al registro dei trattamenti tenuto dal Garante
Provvedimento Garante per la protezione dei dati personali
26/07/2005, G.U. 08/08/2005, n. 183
- Nella redazione del Portfolio degli alunni devono essere
osservate misure a tutela della privacy
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